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logo_rustica_gentileL’Associazione Rustica e Gentile, costituitasi il 12 dicembre 2008, raggruppa gli olivicoltori ed i frantoiani della Valle Peligna, in provincia dell’Aquila e ha la finalità di valorizzare l’olio extra vergine del territorio. Il suo nome fa chiaramente riferimento alle due varietà di olivo della zona: la Rustica e la Gentile dell’Aquila perché da esse derivano le caratteristiche particolari che rendono il nostro olio facilmente identificabile e immediatamente distinguibile dagli altri oli regionali
L’Articolo 3 dello Statuto recita: “L’Associazione ha come scopi istituzionali lo sviluppo e la promozione del settore olivicolo del territorio. L’Associazione può attuare, svolgere, organizzare, assumere, incaricare, sostenere, promuovere tutto ciò che in Italia e all’estero riguardi i propri fini istituzionali”
L’associazione olivicola, insieme al “Consorzio produttori Aglio Rosso di Sulmona” e al “Consorzio della Solina” operanti in Valle Peligna, rappresentano un’opportunità reale per offrire al consumatore la tipicità di un intero territorio. Tali prodotti esprimono infatti le migliori produzioni agricole della vallata e le sue tradizioni storico-culturali. L’azione congiunta delle associazioni permette di rilanciare il settore agricolo offrendo al consumatore prodotti tipici e qualificati ed ai produttori agricoli un’opportunità di reddito e di lavoro.Lo statuto dell’associazione
TITOLO I
Costituzione, durata, scopo dell’associazioneArt. 1 Costituzione
A tutti gli effetti di legge è costituita un’associazione senza fini di lucro denominata Rustica e Gentile con sede legale a Sulmona (AQ) in Via Q. Sella, 5.
Essa svolge la propria attività nella zona delimitata dal territorio della Valle Peligna comprendente i comuni di Anversa Degli Abruzzi, Bugnara, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pettorano Sul Gizio, Pacentro, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocaccasale, Sulmona, Vittorito, nonché i comuni vicinori e zone limitrofe nel settore dell’olivicoltura. Nello specifico l’associazione svolge la propria attività nel territorio nel quale il patrimonio olivicolo varietale è caratterizzato prevalentemente dalle varietà Rustica e/o Gentile.
 

Art. 2 Durata

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta dall’Assemblea dei soci validamente convocata e costituita, oltre che per le cause previste dalla legge anche per:
• per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
• per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di eseguirlo;
• per volontà unanime degli associati;
• per deliberazione degli associati, presa a norma di legge e di statuto, se sussiste giusta causa;
• per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
• per altre cause previste nel contratto.

Art. 3 Scopi
L’Associazione ha come propri scopi istituzionali lo sviluppo e la promozione del settore olivicolo del territorio di cui all’articolo 1.
In particolare l’Associazione può attuare, svolgere, organizzare, assumere, incaricare, sostenere promuovere tutto ciò che, in Italia e all’estero, riguardi i propri fini istituzionali.
L’Associazione intende:
• migliorare lo standard qualitativo dell’olio extravergine di oliva prodotto nel territorio definito nell’articolo 1;
• valorizzare e promuovere l’olio extravergine di oliva prodotto nel territorio definito nell’articolo 1;
• promuovere lo sviluppo tecnico-economico delle imprese agricole e dei frantoi che operano nel territorio di cui all’articolo 1;
• promuovere il territorio su definito attraverso la valorizzazione delle produzioni agricole e agro-alimentari tipiche;
• promuovere e realizzare direttamente o in collaborazione con altri organismi iniziative volte allo studio, alla documentazione e alla conoscenza del patrimonio culturale delle zone di produzione dell’olio extravergine d’oliva di cui nell’articolo 1 con particolare riguardo alle sue tradizioni agricole e rurali;
• migliorare la formazione professionale dei soci;
• promuovere certificazioni di qualità;
• tutelare la produzione dell’olio extravergine di oliva nel territorio definito nell’articolo 1;
• diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva;
• promuovere, realizzare, collaborare e partecipare ad iniziative scientifiche, dimostrative e divulgative con particolare riferimento alle tecniche colturali e di trasformazione relative alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e alla conservazione della biodiversità;
• realizzare, collaborare e partecipare ad iniziative editoriali, promozionali, formative e informative, nonché ad iniziative di assistenza giuridica e fiscale, di tutela e controllo;
• promuovere e sostenere attività di recupero, costituzione, mantenimento in purezza, conservazione, moltiplicazione e diffusione anche di materiale vivaistico e da propagazione;
• curare e sviluppare i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con tutti gli Enti che operano nel settore;
• rappresentare gli interessi dei consorziati in seno alle Pubbliche Amministrazioni;
• aderire o collaborare con altre associazioni o Enti che, senza scopo di lucro, perseguono gli stessi obiettivi.
A tal fine l’Associazione si propone di:
• elaborare linee guide e/o Disciplinari di Produzione e Trasformazione finalizzati al miglioramento qualitativo e alla garanzia dell’origine del prodotto da adottare con efficacia vincolante per i propri soci;
• organizzare e partecipare a convegni, concorsi, fiere o altre manifestazioni pubbliche di settore in ambito regionale o extraregionale;
• organizzare, partecipare e promuovere momenti di promozione dell’olio extravergine di oliva del territorio di cui all’articolo 1 nell’ambito di iniziative locali o extra-locali incentivando inoltre la collaborazione tra ristoratori, aziende agricole, artigianali e di trasformazione;
• organizzare, promuovere e partecipare a corsi di qualificazione professionale specifici per ogni figura della filiera produttiva;
• fornire un servizio di assistenza tecnica ed informativa agli associati sia direttamente che indirettamente avvalendosi di organismi ed Ente le cui finalità siano compatibili con gli obiettivi prefissi;
• promuovere la creazione e l’adesione a marchi di qualità finalizzati alla valorizzazione del prodotto e del territorio;
• promuovere l’adesione a strumenti di tutela previsti dalla legge;
• organizzare, in collaborazione con Enti Locali, attività volte a sensibilizzare le diverse fasce dei consumatori all’uso dell’olio extravergine di oliva;
L’associazione può inoltre
• chiedere finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per azioni inerenti i propri scopi istituzionali;
• acquistare, affittare o gestire locali, materiale, macchinari e attrezzature d’interesse e uso comune;
• sostenere direttamente o indirettamente qualsiasi forma di valorizzazione o di commercializzazione dei prodotti olivicoli del territorio di cui all’articolo 1.

TITOLO II
Associati

Art. 4 Requisiti
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione persone fisiche e giuridiche rientranti in una delle seguenti categorie:
• gli olivicoltori, singoli o associati, i cui oliveti siano localizzati nel territorio definito nell’articolo 1;
• i frantoiani con sede operativa sita nel territorio definito nell’articolo 1;
E’ consentita inoltre l’ammissione a soci onorari di Associazioni, Enti locali e Privati, che collaborino con contributi, iniziative proprie o di gruppo, pubblicazioni ecc.. alla valorizzazione del prodotto.
Tali soci non hanno diritto di voto.

Art. 5 Modalità di adesione all’Associazione
Chi desidera essere socio dell’Associazione deve presentare domanda scritta, secondo lo schema predisposto dall’Associazione, al Consiglio Direttivo.
In dettaglio la domanda di adesione dei Soci Ordinari deve contenere le seguenti indicazioni:
• denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA;
• ubicazione delle unità produttive dell’azienda;
• numero di piante di olivo; dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali;
Nel caso di adesione da parte di persone giuridiche bisogna inoltre allegare:
• copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
• copia della delibera dell’organo competente che autorizza la presentazione della domanda e la nomina delle persone delegate a rappresentare la società in seno all’Associazione.
Le domande di adesione sono annotate su apposito registro e sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo dell’Associazione che decide sull’ammissione del socio entro 30 (trenta) giorni dopo aver effettuato ogni utile e necessario accertamento.
L’accoglimento della domanda o la sua reiezione vengono comunicati al richiedente con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla deliberazione.
Il candidato ammesso dal Consiglio non acquisterà la qualità di socio se non avrà corrisposto la tassa di ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il socio ammesso viene iscritto nel Registro dei Soci tenuto dall’Associazione.

Art. 6 Obblighi e diritti dei soci
I soci hanno l’obbligo di:
• sottoscrivere e versare la quota “una tantum” di partecipazione al capitale sociale quale quota di ammissione nonché la quota associativa annuale per le spese relative al funzionamento dell’Associazione;
• assumere nei confronti dell’Associazione l’impegno a mantenere il vincolo per almeno un triennio salvo la perdita dei requisiti richiesti per l’adesione;
• osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali nonché il Disciplinare di Produzione e il Disciplinare di Trasformazione;
• cooperare al raggiungimento delle finalità indicate nell’articolo 3 e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con le stesse e con gli interessi generali dell’Associazione;
• non aderire ad altri Enti le cui finalità contrastino con quelle stabilite dal presente Statuto;
• consentire tutti gli accertamenti che l’Associazione ritenga utile effettuare direttamente o da agenti autorizzati dalla stessa, per la vigilanza ed il controllo sulle produzioni, sulla trasformazione e su tutte le attività inerenti le finalità previste nell’articolo 3;
Ai soci inadempienti alle disposizioni del presente articolo l’Associazione ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dallo Statuto, qualora ne ricorrano gli estremi.
I soci in regola con le norme statutarie hanno diritto di:
• partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;
• usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall’Associazione nei modi e nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
• prendere visione del Bilancio annuale;
• presentare agli organi sociali proposte concernenti le finalità contenute nel presente Statuto.

Art. 7 Quota di ammissione e quota associativa annuale
La Quota di ammissione di cui all’articolo 6 viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e potrà essere differenziata per categorie di Soci;
L’entità della quota associativa annuale, che potrà essere differenziata per categorie di Soci, sarà stabilita ogni anno entro il 30 aprile dal Consiglio Direttivo con ratifica dell’Assemblea dei Soci.

Art. 8 Recesso ed esclusione del Socio
Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o morte del socio.
Il recesso volontario del socio è ammesso solo dopo il terzo anno dalla sua ammissione, salvo il caso in cui il socio perda i requisiti richiesti per la sua ammissione.
Il socio che intende recedere dall’Associazione deve farne richiesta scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio Direttivo e la sua appartenenza è mantenuta fino al termine dell’esercizio in corso.
L’esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
• perda i requisiti previsti per l’ammissione;
• venga meno agli adempimenti degli obblighi derivati dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali nonché al rispetto del Disciplinare di Produzione e il Disciplinare di Trasformazione;
• svolga attività contrastanti con le finalità e gli interessi dell’Associazione;
• arrechi in qualche modo danno morale o materiale all’Associazione;
L’inadempiente deve in ogni caso essere preventivamente invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l’esclusione potrà essere deliberata trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. Il socio escluso decade dalla data del provvedimento dall’esercizio dei diritti attivi.
In caso di morte del socio, l’erede o uno degli eredi, qualora in possesso di tutti i requisiti richiesti, potrà essere ammesso in luogo del Socio defunto senza pagamento delle quote previste, salvo il caso che il dante causa abbia già presentato domanda di recesso così come previsto nel presente articolo.
Nei casi di recesso o di esclusione, la quota del consorziato receduto o escluso si accresce al capitale sociale senza che il socio possa avere nulla a che vantare, a qualsivoglia titolo, nei confronti dell’associazione stessa.

Art. 9 Sanzioni
Le irregolarità e inadempienze da parte dei Soci, saranno esaminate dal Consiglio Direttivo il quale, in relazione alla gravità delle irregolarità o inadempienze indicate nell’articolo 8 potrà deliberare di applicare una delle seguenti sanzioni:
• richiamo;
• riprovazione per lettera raccomandata;
• sanzioni pecuniarie che saranno definite annualmente dal Consiglio Direttivo;
• sospensione a tempo indeterminato;
• radiazione dall’Albo dei Soci; il Socio non potrà essere riammesso se non con parere favorevole del Consiglio Direttivo.

TITOLO III
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.
L’Associazione garantisce la rappresentanza delle minoranze nei propri organi.

Art. 10 L’Assemblea
L’Assemblea degli associati è costituita da tutti i Soci in regola con tutti i pagamenti e che non siano stati sospesi o esclusi ed è presieduta dal Presidente.

Art. 11 Funzioni dell’Assemblea
E’ di competenza dell’Assemblea:
• eleggere il Consiglio Direttivo;
• approvare i regolamenti interni di funzionamento dell’Associazione, il disciplinare di produzione ed il disciplinare di trasformazione;
• deliberare le direttive generali proposte dal Consiglio Direttivo;
• approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
• stabilire gli importi delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
• stabilire i compensi per gli organi e il personale esecutivo;
• deliberare su tutti gli argomenti che vengano sottoposti alla sua attenzione dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Altre assemblee sono convocate dal presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci; in quest’ultimo caso il Consiglio ha l’obbligo di riunire l’Assemblea non oltre un mese dopo la richiesta.
L’Assemblea è convocata mediante lettera firmata dal Presidente spedita a tutti i soci almeno 10 giorni prima della riunione con indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione in prima e seconda convocazione e degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza può essere convocata con telegramma spedito a tutti i soci almeno tre giorni prima della riunione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti la maggioranza dei Soci Ordinari ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno un quinto dei Soci.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 13 Votazioni
Hanno diritto di voto esclusivamente i Soci Ordinari.
Non hanno diritto di voto i Soci Sostenitori.
Nell’Assemblea spetta un voto a ciascun Socio avente diritto.
L’associato può farsi rappresentare, con delega scritta, da persona di sua fiducia o da un socio.
Ogni Socio non può avere più di una delega.
Il voto può essere espresso
• in modo palese per alzata di mano;
• per mezzo di una scheda nella quale sono indicati gli argomenti per i quali si richiede un “sì” o un “no”.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti tra i Soci.
Esso dura in carica per tre anni, salvo la diversa durata stabilita all’atto della nomina, e i suoi membri sono rieleggibili.
Elegge nel suo seno, con il voto favorevole di due terzi dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei consiglieri.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno deve essere recapitato, salvo i casi d’urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
• nominare il Presidente e il Vicepresidente;
• redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
• deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
• deliberare la convocazione dell’Assemblea;
• deliberare il recesso, la decadenza degli associati e l’eventuale esclusione;
• fissare la quota di ammissione e la quota associativa annuale;
• proporre ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi indicati nell’articolo 3;
• proporre all’Assemblea i Regolamenti interni, il Disciplinare di Produzione e il Disciplinare di Trasformazione;
• vigilare sull’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali;
• promuovere il riconoscimento giuridico di un marchio;
• tenere a nome e per conto dell’Associazione i contatti con le pubbliche amministrazioni locali, regionali, nazionali;
• deliberare su richieste di finanziamento, sia da parte di Privati che Enti Pubblici e proporre all’Assemblea di deliberare su richieste di mutui e di anticipazioni o di altri crediti che si rendessero necessari per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 16 Il presidente
Il presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione. In caso di assenza le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Il Presidente ha il compito di:
• rappresentare a tutti gli effetti legali l’Associazione;
• convocare e presiedere le assemblee;
• vigilare che gli organi statuari ottemperino il loro mandato;
• effettuare proposte per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3;
• riscuotere, su mandato del Consiglio di Amministrazione, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo da parte di pubbliche Amministrazioni, Enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie;
• accendere conti correnti bancari e operare sugli stessi nei limiti fissati dal Regolamento Interno.

TITOLO IV
Entrate

Le Entrate sono costituite da:
• le quote versate dai Soci;
• lasciti, donazioni, sovvenzioni e finanziamenti di Enti Pubblici e Privati e di persone fisiche;
• l’importo delle penalità eventualmente pagate dai Soci per inadempienza;
• ogni altro importo legittimamente riscosso.
Tali entrate saranno utilizzate per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 17 Modifiche dello Statuto
Le eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea dei Soci

Art. 18 Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori. Non potrà essere comunque distribuita ai soci una somma maggiore del capitale versato.
L’eccedenza sarà utilizzata per scopi umanitari o di pubblica utilità.

Art. 19 Giudizio arbitrale
Ogni controversia che possa intervenire tra i soci o tra i soci e l’Associazione, qualora non si trovi una soluzione interna all’Associazione, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale i cui membri sono nominati uno per ognuna delle parti in causa e dal Presidente della camera Arbitrale di L’Aquila ovvero da un arbitro unico nominato dal Presidente della camera Arbitrale di L’Aquila

Art. 20 Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.